L’espatrio di minori con genitori separati
Cos’è e come funziona l’espatrio di minori in caso di genitori separati.

L'espatrio di minori i cui genitori sono separati o divorziati rappresenta una questione delicata che si colloca all'intersezione tra diritto di famiglia, normativa sui documenti di viaggio e accordi internazionali sulla tutela dei minori.
La disciplina italiana in materia si fonda su diversi pilastri normativi: il Codice Civile, che regola i rapporti tra genitori e figli anche in caso di separazione; la legge sull'espatrio (L. 1185/1967 e successive modifiche), che disciplina il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio; la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori e il Regolamento CE 2201/2003 (Bruxelles II bis), che stabiliscono norme per prevenire e gestire i casi di trasferimento illecito di minori. Il principio cardine che guida l'intera materia è quello del superiore interesse del minore, che deve essere garantito anche nell'ambito degli spostamenti internazionali.
Ogni decisione relativa all'espatrio deve essere valutata primariamente in funzione del benessere psicofisico del minore, indipendentemente dalle contrapposizioni che possono sussistere tra i genitori.
Responsabilità genitoriale e consenso all'espatrio
Anche in caso di separazione o divorzio, entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale sui figli minori, salvo diversa disposizione del giudice. Questo principio, sancito dalla riforma del diritto di famiglia e rafforzato dalla legge sull'affido condiviso, implica che le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle relative agli spostamenti all'estero, debbano essere assunte di comune accordo. Il consenso all'espatrio non è quindi una mera formalità burocratica, ma un'espressione concreta della responsabilità genitoriale condivisa.
Il consenso deve essere manifestato in forma esplicita attraverso un'autorizzazione scritta, che verrà richiesta dalle autorità competenti al momento del rilascio dei documenti di viaggio o durante i controlli alle frontiere. Va sottolineato che il consenso all'espatrio può avere natura occasionale, riferito cioè a uno specifico viaggio, oppure permanente, quando viene rilasciato per un periodo di tempo più esteso o senza limitazioni temporali. In quest'ultimo caso, è comunque consigliabile rinnovare periodicamente l'autorizzazione per evitare contestazioni sulla sua validità.
Documentazione necessaria per l'espatrio del minore
La documentazione richiesta per l'espatrio di un minore con genitori separati comprende innanzitutto un documento di identità valido per l'espatrio. Per i viaggi all'interno dell'Unione Europea è sufficiente la carta d'identità, mentre per destinazioni extra-UE è generalmente necessario il passaporto. Il rilascio di questi documenti, quando il minore ha genitori separati, richiede il consenso esplicito di entrambi, che devono recarsi personalmente presso gli uffici competenti (comune per la carta d'identità, questura per il passaporto) o fornire un'autorizzazione scritta con copia del proprio documento d'identità.
Oltre al documento di identità del minore, è necessario portare con sé durante il viaggio: una dichiarazione di assenso all'espatrio firmata dal genitore non accompagnante, autenticata dalla Questura o dal Comune; copia del documento d'identità del genitore non accompagnante; eventuale sentenza di separazione o divorzio, soprattutto se contiene disposizioni specifiche relative ai viaggi all'estero del minore. Per alcune destinazioni, in particolare paesi extra-UE, potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione, come una traduzione legalizzata dell'autorizzazione o specifici visti d'ingresso.
Procedura per ottenere l'autorizzazione all'espatrio
Quando vi è accordo tra i genitori separati, la procedura per ottenere l'autorizzazione all'espatrio è relativamente semplice. Il genitore non accompagnante deve rilasciare una dichiarazione di assenso scritta, che può essere resa presso la Questura, il Commissariato di Polizia o l'ufficio comunale competente.
La dichiarazione deve contenere i dati anagrafici completi di entrambi i genitori e del minore, le date e la destinazione del viaggio, nonché un riferimento esplicito al genitore accompagnatore o all'eventuale terza persona a cui il minore è affidato durante il viaggio. L'autorizzazione deve essere firmata in presenza di un pubblico ufficiale, che ne autentica la sottoscrizione. In alternativa, può essere predisposta preventivamente e presentata insieme a copia del documento d'identità del dichiarante. È consigliabile preparare l'autorizzazione in più copie originali, da conservare in luoghi diversi durante il viaggio per evitare problemi in caso di smarrimento. Sebbene non sia strettamente necessario, può essere utile tradurre l'autorizzazione nella lingua del paese di destinazione o in inglese, soprattutto per viaggi verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.
Gestione del disaccordo tra genitori sull'espatrio
Qualora uno dei genitori neghi il consenso all'espatrio del figlio minore, la situazione diventa decisamente più complessa. In questo caso, il genitore che intende portare il figlio all'estero può ricorrere al Tribunale competente per ottenere un'autorizzazione giudiziale che supplisca al mancato assenso dell'altro genitore. Il ricorso deve essere adeguatamente motivato, dimostrando che il viaggio corrisponde all'interesse del minore e non presenta rischi per il suo benessere.
Il Tribunale valuta diversi elementi: la destinazione e la durata del viaggio; lo scopo dell'espatrio (vacanza, visita a familiari, motivi di studio, ecc.); eventuali rischi specifici legati alla destinazione; l'età del minore e il suo legame con entrambi i genitori; la fondatezza delle ragioni addotte dal genitore che si oppone. Se il Tribunale ritiene che l'opposizione all'espatrio sia strumentale o comunque non giustificata dal superiore interesse del minore, può autorizzare il viaggio nonostante il dissenso dell'altro genitore. Tale autorizzazione giudiziale sostituisce a tutti gli effetti il consenso mancante e consente il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio.
Trasferimento permanente all'estero con il minore
Particolarmente delicata è la situazione in cui uno dei genitori intenda trasferirsi permanentemente all'estero con il figlio minore. In questo caso non si tratta di un semplice viaggio temporaneo, ma di una decisione che incide profondamente sui rapporti tra il minore e il genitore che resta in Italia. Secondo la normativa italiana, il trasferimento della residenza del minore all'estero rappresenta una decisione di straordinaria amministrazione che richiede necessariamente il consenso di entrambi i genitori o, in mancanza di accordo, l'autorizzazione del giudice.
Il trasferimento all'estero senza le necessarie autorizzazioni può configurare il reato di sottrazione di minore, con gravi conseguenze sia in ambito civile che penale. Il genitore che intende trasferirsi dovrebbe quindi avviare un dialogo costruttivo con l'altro genitore, possibilmente con l'assistenza di mediatori familiari, per raggiungere un accordo che salvaguardi il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. In caso di mancato accordo, sarà necessario rivolgersi al Tribunale, che valuterà se autorizzare il trasferimento in base a una serie di fattori, tra cui le motivazioni del trasferimento, la distanza geografica, la possibilità di mantenere rapporti regolari con il genitore che resta in Italia e l'impatto complessivo sul benessere del minore.
Rischio di sottrazione internazionale del minore
Uno degli aspetti più problematici dell'espatrio di minori con genitori separati è il rischio di sottrazione internazionale, situazione che si verifica quando un genitore porta il figlio all'estero senza il consenso dell'altro genitore, con l'intenzione di stabilirvi la residenza in modo permanente o comunque prolungato. Per prevenire questo rischio, la legge italiana prevede diverse misure cautelari: il divieto di espatrio, che può essere disposto dal Tribunale in caso di concreto pericolo di sottrazione; l'inserimento del nominativo del minore nella banca dati SDI (Sistema di Indagine) delle forze dell'ordine, che attiva un alert in caso di attraversamento delle frontiere; il deposito cautelativo dei documenti di espatrio presso la cancelleria del Tribunale o la Questura.
Qualora si verifichi comunque una sottrazione, il genitore vittima può attivare le procedure previste dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata da numerosi paesi, che mira a garantire l'immediato rientro del minore illecitamente trasferito. La richiesta di rimpatrio deve essere presentata all'Autorità Centrale del proprio paese (in Italia, il Ministero della Giustizia), che collaborerà con l'omologa autorità del paese in cui si trova il minore per localizzarlo e ottenerne il rientro. È fondamentale agire tempestivamente, poiché le probabilità di successo diminuiscono con il passare del tempo.
Accordi preventivi per evitare conflitti
Per prevenire controversie relative all'espatrio di minori, i genitori separati possono includere specifiche clausole negli accordi di separazione o divorzio. Queste clausole possono riguardare: la regolamentazione dei viaggi all'estero, con eventuale definizione di destinazioni, periodi dell'anno e durata massima; le modalità di richiesta e rilascio del consenso all'espatrio; gli obblighi di informazione preventiva all'altro genitore; le modalità di mantenimento dei contatti durante il soggiorno all'estero; eventuali garanzie per il rientro del minore.
Accordi chiari e dettagliati, omologati dal Tribunale, riducono significativamente il rischio di conflitti e forniscono un quadro di riferimento certo in caso di contestazioni future. È inoltre consigliabile che tali accordi siano periodicamente aggiornati in base all'evoluzione delle esigenze del minore e alle eventuali modifiche della situazione familiare. In assenza di accordi preventivi, o in caso di sopravvenute difficoltà nella loro applicazione, il ricorso alla mediazione familiare può rappresentare uno strumento efficace per risolvere i conflitti in modo collaborativo, evitando l'escalation giudiziaria e salvaguardando il benessere psicologico del minore.
Le implicazioni pratiche per viaggi e vacanze
Le questioni relative all'espatrio di minori con genitori separati assumono particolare rilevanza pratica in occasione di viaggi e vacanze. In questi casi, è consigliabile pianificare con largo anticipo, comunicando all'altro genitore il programma dettagliato del viaggio, comprensivo di date, destinazioni, alloggi e contatti di emergenza. È inoltre opportuno concordare modalità regolari di comunicazione tra il minore e il genitore che resta in Italia, attraverso telefonate, videochiamate o altri strumenti tecnologici.
Durante il soggiorno all'estero, il genitore accompagnatore dovrebbe conservare con cura tutta la documentazione relativa all'autorizzazione all'espatrio, portandola sempre con sé durante gli spostamenti. Va ricordato che in molti paesi, soprattutto extra-europei, i controlli sui minori che viaggiano con un solo genitore sono particolarmente rigorosi, proprio per prevenire i casi di sottrazione internazionale. È quindi essenziale informarsi preventivamente sui requisiti specifici richiesti dal paese di destinazione, eventualmente contattando le rappresentanze diplomatiche o consolari. Un'adeguata preparazione non solo evita spiacevoli inconvenienti alle frontiere, ma contribuisce anche a rendere l'esperienza di viaggio serena e costruttiva per il minore, proteggendolo dalle tensioni che potrebbero derivare da problematiche burocratiche o conflitti tra i genitori.