Assistenza legale gratuita per separazione, dove trovarla?

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Stai per affrontare una separazione o un divorzio e temi che questo possa comportare gravi disagi economici per i costi dell’avvocato?

In realtà, c’è una buona notizia per te. Come vedremo nelle prossime righe, infatti, puoi ottenere assistenza legale gratuita per separazione ottenendo, in questo modo, un avvocato senza costi per affrontare la separazione o il divorzio.

In Italia, infatti, è previsto un gratuito patrocinio per chi ha un reddito inferiore a 12.838,01 euro e, dunque, non è ritenuto dalla legge in grado di pagare da solo le spese legali necessarie per questa tutela.

Se vuoi saperne di più, non ti resta che leggere oltre: vedremo insieme in che cosa consiste l’assistenza legale gratuita per la separazione o il divorzio e come farne richiesta.

Quando si può avere l’assistenza gratis per separazione o divorzio

La normativa del gratuito patrocinio che consente di avere assistenza gratis per separazione o divorzio è sancita dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui ci si può separare o divorziare senza pagare l’avvocato se il proprio reddito non supera i 12.838,01 euro.

Si consideri che per non superare questo limite occorre considerare il reddito annuo imponibile che risale all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, tenendo presente che si tiene conto anche di quei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef e che sono invece soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come l’imposta sostitutiva.

Inoltre, se l’interessato vive con altri familiari, il suo reddito farà cumulo con quello dei conviventi conseguiti nello stesso periodo.

Naturalmente, per il conteggio del reddito e per la verifica del superamento o meno della soglia non si tiene conto del reddito del coniuge da cui ci si vuole separare o divorziare.

Come richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio

Se si ritiene di avere i requisiti utili per accedere al gratuito patrocinio è possibile presentare un apposito modulo disponibile presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale dinanzi al quale si terrà la causa di separazione o di divorzio.

Il Consiglio verificherà dunque se il modulo e la documentazione allegata siano idonei all’ammissione, inviando la relativa delibera di ammissione al gratuito patrimonio e iniziando così la causa senza sostenere alcuna spesa.

Ricordiamo che la domanda, redatta anche in carta semplice, deve includere:

  • dati del soggetto che presenta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
  • tipo di causa (separazione o divorzio) per cui si chiede l’ammissione al patrocinio gratuito;
  • dati del soggetto contro cui si agisce (l’altro coniuge);
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D. P. R. 445/2000, con cui si dichiarano i redditi utili ai fini dell’ammissione prodotti nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza; i nominativi dei familiari conviventi e i loro redditi; l’essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste;
  • impegno a comunicare fino a che il processo non sarà definito al magistrato di fronte al quale pende la causa, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 79 TU 115/2002, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell’anno precedente, che superi il limite sopraindicato;
  • indicazione dell’avvocato che seguirà la causa.

Alla domanda andranno poi allegati:

  • certificato per riassunto di matrimonio;
  • certificato contestuale di residenza e stato di famiglia dei coniugi;
  • documentazione relativa alla separazione se si intende procedere al divorzio;
  • un documento di identità.

Cosa succede dopo la presentazione della domanda di assistenza legale

Una volta presentata la domanda, il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità emette entro 10 giorni il provvedimento di accoglimento della domanda (o, se non sussistono i requisiti, di non ammissibilità della domanda o rigetto della domanda).

In caso di accoglimento, il Consiglio trasmetterà copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Una volta ottenuto il provvedimento di ammissione, l’interessato può nominare il proprio difensore.